a cura Pasquale Mosella, Rocco Pugliese e Federica Di Ridolfi 

  1. GARANZIA ARCHIMEDE

Allo scopo di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, in settori quali – tra gli altri – quelli delle infrastrutture, dei servizi pubblici locali, nonché dell’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese, la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (la “Legge di Bilancio 2024”) ha introdotto un nuovo meccanismo di garanzia statale volto a facilitare l’accesso al credito per le imprese (la “Garanzia Archimede”).

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, commi 259 e ss., della Legge di Bilancio 2024, SACE S.p.A. (di seguito, “SACE“), fino al 31 dicembre 2029, è abilitata a rilasciare garanzie di mercato per un importo complessivo massimo pari a 60 (sessanta) miliardi di Euro, a supporto di investimenti in infrastrutture (anche a carattere sociale), nei servizi pubblici locali e nell’industria. Sono, inoltre, ricompresi gli investimenti a servizio dei processi di transizione verso un’economia pulita e circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, nonché la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica.

  1. Soggetti destinatari 

La Garanzia Archimede potrà essere emessa in favore di: 

  1. Oggetto e soggetti beneficiari

La Garanzia Archimede può riguardare (i) finanziamenti, anche di rango subordinato, sotto qualsiasi forma; (ii) portafogli di finanziamenti; e (iii) prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari (inclusi gli strumenti finanziari partecipativi), anche di rango subordinato, concessi a, o emessi da imprese che soddisfino i seguenti requisiti (indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore di attività):

  1. Durata e importo

La Garanzia Archimede potrà essere concessa, previa istruttoria da parte di SACE, in favore dei soggetti garantiti per una durata massima di 25 (venticinque) anni e per una percentuale massima del 70 (settanta) per cento, ovvero: 

Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranche, è pari: 

A quanto sopra si aggiunga che la percentuale di copertura delle garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di soggetti garantiti può essere innalzata fino al 100 (cento) per cento, fermi restando, in ogni caso, i limiti previsti nel documento di gestione dei rischi che SACE ha l’obbligo di inviare trimestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Posto, inoltre, che la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un nuovo schema di coassicurazione pubblica per effetto del quale gli impegni derivanti dalla concessione della Garanzia Archimede sono assunti dallo Stato e da SACE rispettivamente in misura pari all’80 (ottanta) e al 20 (venti) per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà, si precisa che gli impegni assunti da SACE nello svolgimento dell’attività in esame sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.

  1. Soglie di intervento del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Qualora l’importo massimo garantito della Garanzia Archimede ecceda, in quota capitale:

l’emissione della Garanzia Archimede è subordinata al nulla osta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, rilasciato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE per le garanzie su portafogli di finanziamenti.

In tutti gli altri casi, la competenza deliberativa è dell’organo deliberante di SACE, coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali, sulla base dell’istruttoria effettuata da SACE stessa. 

  1. Sviluppi futuri

Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 265, della Legge di Bilancio 2024, al fine di rendere pienamente operativo il nuovo strumento di garanzia, spetta ora a SACE provvedere, conformemente alla propria prassi operativa, a stabilire e pubblicare sul proprio sito internet “le modalità operative ai fini dell’assunzione e della gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti”. 

  1. GARANZIA FUTURO

Nuovo strumento di garanzia dedicato alle imprese italiane e, in particolare, alle PMI e alle filiere strategiche, “Garanzia Futuro” è la garanzia digitale di SACE volta a favorire il processo di crescita delle imprese in Italia e sui mercati globali, l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, gli investimenti in infrastrutture, il supporto alle filiere e ai territori e l’imprenditoria femminile.

Ad oggi, sono già molteplici gli istituti di credito che, a mezzo della sottoscrizione della nuova convenzione “Garanzia Futuro”, hanno rafforzato la loro partnership con SACE al fine di consentire alle imprese italiane di accedere a finanziamenti garantiti a supporto degli investimenti strategici sul territorio nazionale e all’estero.

  1. Soggetti destinatari

La Garanzia Futuro può essere rilasciata da parte di SACE in favore di:

che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività.

  1. Oggetto e soggetti beneficiari

La Garanzia Futuro è una garanzia a prima richiesta, esplicita e irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari al 70 (settanta) per cento del debito garantito, assunta da parte dello Stato italiano e di SACE nei limiti di una quota rispettivamente pari al 90 (novanta) e al 10 (dieci) per cento del debito garantito, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti.

Secondo quanto indicato nelle FAQ della Garanzia Futuro pubblicate da SACE sul proprio sito internet, a mezzo della concessione della Garanzia Futuro è possibile supportare finanziamenti a medio/lungo termine: 

Possono beneficiare dei finanziamenti garantiti ai sensi della Garanzia Futuro, le imprese che soddisfino i seguenti requisiti:

  1. non essere, ovvero non essere state negli ultimi 5 (cinque) anni, sottoposte a procedure concorsuali;
  2. non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dal soggetto finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell’impresa beneficiaria o un terzo finanziatore) che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria; 
  3. non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi; e 
  4. non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del soggetto finanziatore, salvo che le imprese beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione; e

Infine, dalle FAQ della Garanzia Futuro si evince che sono ammesse a beneficiare della Garanzia Futuro anche le imprese che abbiano già usufruito della cd. “Garanzia Italia” e/o “Garanzia SupportItalia” di SACE.

  1. Scopo del finanziamento

Lo scopo del finanziamento garantito da Garanzia Futuro deve:

  1. immobilizzazioni materiali e/o immateriali all’estero o in Italia;
  2. immobilizzazioni finanziarie all’estero; e
  3. esigenze di capitale circolante.”.

Inoltre, qualora il finanziamento garantito da Garanzia Futuro sia destinato a finanziare i costi e le spese per l’approntamento di una fornitura di beni e/o servizi, la stessa non deve ricadere nell’ambito di applicazione:

  1. Istruttoria e rilascio della Garanzia Futuro

Secondo quanto previsto dall’articolo 4 (Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali, ai fini del rilascio di tale garanzia:

  1. emetterà la garanzia mediante il portale online ExportPlus, secondo il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (Garanzia SACE) delle Condizioni Generali; e 
  2. comunicherà al soggetto finanziatore il codice unico identificativo (CUI) relativo a tale garanzia.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE di avvenuta emissione della garanzia, il soggetto finanziatore dovrà procedere ad erogare il finanziamento per intero ovvero ad effettuare la prima erogazione in caso di finanziamento con erogazioni multiple. 

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