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Le nuove garanzie SACE: “Archimede” e “Futuro”

 a cura Pasquale Mosella, Rocco Pugliese e Federica Di Ridolfi 

  1. GARANZIA ARCHIMEDE

Allo scopo di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, in settori quali – tra gli altri – quelli delle infrastrutture, dei servizi pubblici locali, nonché dell’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese, la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (la “Legge di Bilancio 2024”) ha introdotto un nuovo meccanismo di garanzia statale volto a facilitare l’accesso al credito per le imprese (la “Garanzia Archimede”).

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, commi 259 e ss., della Legge di Bilancio 2024, SACE S.p.A. (di seguito, “SACE“), fino al 31 dicembre 2029, è abilitata a rilasciare garanzie di mercato per un importo complessivo massimo pari a 60 (sessanta) miliardi di Euro, a supporto di investimenti in infrastrutture (anche a carattere sociale), nei servizi pubblici locali e nell’industria. Sono, inoltre, ricompresi gli investimenti a servizio dei processi di transizione verso un’economia pulita e circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, nonché la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica.

  1. Soggetti destinatari 

La Garanzia Archimede potrà essere emessa in favore di: 

  • soggetti identificati come partner esecutivi nell’ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/ 523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021; 
  • banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia; 
  • imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma; 
  • sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, partecipativi e no, convertibili anche di rango subordinato, emessi dalle imprese beneficiarie, inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione e altri investitori qualificati.
  1. Oggetto e soggetti beneficiari

La Garanzia Archimede può riguardare (i) finanziamenti, anche di rango subordinato, sotto qualsiasi forma; (ii) portafogli di finanziamenti; e (iii) prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari (inclusi gli strumenti finanziari partecipativi), anche di rango subordinato, concessi a, o emessi da imprese che soddisfino i seguenti requisiti (indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore di attività):

  • sede legale in Italia, ovvero sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
  • diverse da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003; e 
  • non identificate come “aziende in difficoltà” ai sensi della comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”. 
  1. Durata e importo

La Garanzia Archimede potrà essere concessa, previa istruttoria da parte di SACE, in favore dei soggetti garantiti per una durata massima di 25 (venticinque) anni e per una percentuale massima del 70 (settanta) per cento, ovvero: 

  • del 60 (sessanta) per cento in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore;
  • del 50 (cinquanta) per cento in caso di esposizioni di rango subordinato. 

Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranche, è pari: 

  • al 50 (cinquanta) per cento; ovvero 
  • al 100 (cento) per cento qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50 (cinquanta) per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche «junior» o «mezzanine» il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 (quindici) per cento dell’importo nominale complessivo del portafoglio di finanziamenti e la percentuale massima di copertura è pari al 50 (cinquanta) per cento. 

A quanto sopra si aggiunga che la percentuale di copertura delle garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di soggetti garantiti può essere innalzata fino al 100 (cento) per cento, fermi restando, in ogni caso, i limiti previsti nel documento di gestione dei rischi che SACE ha l’obbligo di inviare trimestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Posto, inoltre, che la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un nuovo schema di coassicurazione pubblica per effetto del quale gli impegni derivanti dalla concessione della Garanzia Archimede sono assunti dallo Stato e da SACE rispettivamente in misura pari all’80 (ottanta) e al 20 (venti) per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà, si precisa che gli impegni assunti da SACE nello svolgimento dell’attività in esame sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.

  1. Soglie di intervento del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Qualora l’importo massimo garantito della Garanzia Archimede ecceda, in quota capitale:

  • 600 (seicento) milioni di Euro e superi il 25 (venticinque) per cento del fatturato dell’impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato; ovvero
  • 1 (un) miliardo di Euro; ovvero 
  • per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti, l’importo garantito in relazione al portafoglio superi 3 (tre) miliardi di Euro,

l’emissione della Garanzia Archimede è subordinata al nulla osta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, rilasciato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE per le garanzie su portafogli di finanziamenti.

In tutti gli altri casi, la competenza deliberativa è dell’organo deliberante di SACE, coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali, sulla base dell’istruttoria effettuata da SACE stessa. 

  1. Sviluppi futuri

Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 265, della Legge di Bilancio 2024, al fine di rendere pienamente operativo il nuovo strumento di garanzia, spetta ora a SACE provvedere, conformemente alla propria prassi operativa, a stabilire e pubblicare sul proprio sito internet “le modalità operative ai fini dell’assunzione e della gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti”. 

  1. GARANZIA FUTURO

Nuovo strumento di garanzia dedicato alle imprese italiane e, in particolare, alle PMI e alle filiere strategiche, “Garanzia Futuro” è la garanzia digitale di SACE volta a favorire il processo di crescita delle imprese in Italia e sui mercati globali, l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, gli investimenti in infrastrutture, il supporto alle filiere e ai territori e l’imprenditoria femminile.

Ad oggi, sono già molteplici gli istituti di credito che, a mezzo della sottoscrizione della nuova convenzione “Garanzia Futuro”, hanno rafforzato la loro partnership con SACE al fine di consentire alle imprese italiane di accedere a finanziamenti garantiti a supporto degli investimenti strategici sul territorio nazionale e all’estero.

  1. Soggetti destinatari

La Garanzia Futuro può essere rilasciata da parte di SACE in favore di:

  • banche nazionali;
  • banche estere; e 
  • operatori finanziari italiani od esteri,

che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività.

  1. Oggetto e soggetti beneficiari

La Garanzia Futuro è una garanzia a prima richiesta, esplicita e irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari al 70 (settanta) per cento del debito garantito, assunta da parte dello Stato italiano e di SACE nei limiti di una quota rispettivamente pari al 90 (novanta) e al 10 (dieci) per cento del debito garantito, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti.

Secondo quanto indicato nelle FAQ della Garanzia Futuro pubblicate da SACE sul proprio sito internet, a mezzo della concessione della Garanzia Futuro è possibile supportare finanziamenti a medio/lungo termine: 

  • per un importo che va da un minimo di 50 (cinquanta) mila Euro ad un massimo di 50 (cinquanta) milioni di Euro in linea capitale, 
  • con durata compresa tra i 2 (due) ed i 20 (venti) anni,
  • erogati esclusivamente mediante accredito su un conto corrente intestato all’impresa beneficiaria ed aperto presso il soggetto finanziatore. 

Possono beneficiare dei finanziamenti garantiti ai sensi della Garanzia Futuro, le imprese che soddisfino i seguenti requisiti:

  • essere costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa;
  • sia PMI che non PMI, operative da almeno 3 (tre) anni;
  • avere sede legale ovvero sede secondaria in Italia;
  • alla data della richiesta di finanziamento, non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
  • alla data della richiesta di Garanzia Futuro e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dal soggetto finanziatore secondo le proprie procedure interne di concessione del credito: 
  1. non essere, ovvero non essere state negli ultimi 5 (cinque) anni, sottoposte a procedure concorsuali;
  2. non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dal soggetto finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell’impresa beneficiaria o un terzo finanziatore) che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria; 
  3. non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi; e 
  4. non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del soggetto finanziatore, salvo che le imprese beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione; e
  • avere, alla data della richiesta di Garanzia Futuro, un rating creditizio compreso all’interno delle soglie indicate nell’allegato 2 (Termini e Condizioni Particolari) delle condizioni generali della Garanzia Futuro pubblicate da SACE sul proprio sito internet (le “Condizioni Generali”).  

Infine, dalle FAQ della Garanzia Futuro si evince che sono ammesse a beneficiare della Garanzia Futuro anche le imprese che abbiano già usufruito della cd. “Garanzia Italia” e/o “Garanzia SupportItalia” di SACE.

  1. Scopo del finanziamento

Lo scopo del finanziamento garantito da Garanzia Futuro deve:

  • essere indicato nella cd. “Autocertificazione di Rilievo Strategico (i.e. l’autocertificazione da allegare alla richiesta di finanziamento quale allegato B (Autocertificazione Rilievo Strategico) (l’“Autocertificazione Rilievo Strategico”), in cui sono identificate le operazioni oggetto di finanziamento); 
  • ricadere in una delle seguenti voci: “effettuazione dei pagamenti relativi ai costi e alle spese, inerenti all’attività produttiva caratteristica dell’impresa beneficiaria, da sostenere per:
  1. immobilizzazioni materiali e/o immateriali all’estero o in Italia;
  2. immobilizzazioni finanziarie all’estero; e
  3. esigenze di capitale circolante.”.

Inoltre, qualora il finanziamento garantito da Garanzia Futuro sia destinato a finanziare i costi e le spese per l’approntamento di una fornitura di beni e/o servizi, la stessa non deve ricadere nell’ambito di applicazione:

  • della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America (es. Reg. UE n. 821/2021, L. 185/1990, D.lgs. 221/2017, EAR, ITAR); e
  • delle disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni.
  1. Istruttoria e rilascio della Garanzia Futuro

Secondo quanto previsto dall’articolo 4 (Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali, ai fini del rilascio di tale garanzia:

  • l’impresa richiedente dovrà presentare al soggetto finanziatore un’apposita richiesta di finanziamento (secondo il modello di cui all’allegato 3 (Richiesta di Finanziamento) delle Condizioni Generali), unitamente alla relativa Autocertificazione Rilievo Strategico;
  • una volta ricevuta la richiesta di finanziamento da parte dell’impresa richiedente, il soggetto finanziatore effettuerà l’istruttoria creditizia (ivi incluse le verifiche applicabili in materia di know your customer / antiriciclaggio);
  • a seguito dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dei propri competenti organi deliberanti, il soggetto finanziatore procederà a trasmettere a SACE, mediante il portale online ExportPlus, la richiesta di garanzia SACE, secondo il modello di cui all’allegato 5 (Richiesta di Garanzia SACE) delle Condizioni Generali; 
  • SACE effettuerà dunque l’istruttoria necessaria ai fini della concessione della garanzia. In caso di esito positivo, SACE: 
  1. emetterà la garanzia mediante il portale online ExportPlus, secondo il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (Garanzia SACE) delle Condizioni Generali; e 
  2. comunicherà al soggetto finanziatore il codice unico identificativo (CUI) relativo a tale garanzia.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE di avvenuta emissione della garanzia, il soggetto finanziatore dovrà procedere ad erogare il finanziamento per intero ovvero ad effettuare la prima erogazione in caso di finanziamento con erogazioni multiple. 

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